Giurisdizione internazionale dei tribunali tedeschi per gli agenti commerciali
Si applica il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
La competenza generale è il domicilio dell'avversario.
Tuttavia, si ritiene una disposizione speciale: il preponente domiciliata nel territorio di Italia può essere convenuta in Germania nel caso della prestazione di serviczi il luogo, situato in Germania, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.